Certificazioni

Certificato fitosanitario

Gli scambi di vegetali e prodotti di origine vegetale nell'Unione Europea e tra questa e i Paesi Terzi sono disciplinati da norme comunitarie e accordi internazionali che hanno l'obiettivo di ridurre i rischi fitosanitari, rappresentati dalla introduzione e diffusione di organismi nocivi per le piante.

Unione Europea

Dal 14 dicembre 2019 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
L’articolo 65 di tale Regolamento introduce il Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP), a cui devono registrarsi gli operatori professionali (OP) che introducono o spostano in Italia o comunque all’interno dell’Unione Europea piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è rispettivamente richiesto un certificato fitosanitario o un passaporto delle piante. La registrazione al RUOP è unica a livello nazionale e deve essere effettuata presso il Servizio Fitosanitario della Regione nella quale l'esportatore ha la sede legale.
A tale categoria sono ascrivibili tutte le aziende italiane che vendono le proprie produzioni di piante succulente, con l’eccezione di quelle che forniscono esclusivamente e direttamente agli utilizzatori finali (quindi a persone fisiche che non attuano la rivendita di tali prodotti) piccoli quantitativi di piante e di semi, ossia utilizzando mezzi diversi dalla vendita tramite contratti a distanza (come siti di e-commerce, facebook, instagram e altri strumenti su internet, fax, telefono ecc. …).

Paesi terzi (non UE)

I vegetali in entrata e in uscita dal territorio comunitario devono essere accompagnati da un documento ufficiale (rispettivamente Nulla osta all’importazione e Certificato fitosanitario per l’esportazione) rilasciato dal Servizio Fitosanitario competente per territorio, che dichiara l'assenza di organismi nocivi soggetti a regolamentazione. Il tutto applicando le norme di profilassi contenute nella Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali e le Direttive fitosanitarie emanate dall'Unione europea.

Anche in questo caso, il Regolamento (UE) 2016/2031 introduce nuove regole e nuovi adempimenti, prevedendo l'obbligo all'iscrizione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) anche per gli OP che richiedono il rilascio di certificati in esportazione, riesportazione e pre-esportazione.

Export

I vegetali e i prodotti vegetali destinati a Paesi al di fuori dell’Unione Europea, sulla base delle normative dei singoli Paesi importatori, devono essere accompagnati da un Certificato fitosanitario che attesta l’assenza di organismi nocivi e rilasciato dagli ispettori del Servizio Fitosanitario regionale. Si tratta di un documento ufficiale che attesta che la merce è stata controllata nel rispetto delle norme previste dal paese importatore ed è esente da organismi soggetti a regolamentazione.  
Il certificato è obbligatorio per tutti coloro che hanno  la necessità di esportare merce di origine vegetale verso quei Paesi terzi le cui norme fitosanitarie lo prevedono, sia operatori professionali che semplici cittadini.

CITES

La produzione e la vendita di piante incluse negli allegati A e B della CITES (si veda la lista ufficiale) è soggetta a regolamentazione. Chi non vi si attiene è soggetto a sanzioni amministrative e, nei casi più gravi penali. Le regole sanzionatorie sono applicate sia nei casi di violazione da parte di aziende, sia di privati.

Regolamentazione italiana

Italia ha adottato una sua legislazione in materia CITES che recepisce quanto già definito in sede comunitaria, inasprendo però le politiche autorizzative. In particolare, l'acquisto e la successiva rivendita (commercio) di piante provenienti da propagazione artificiale può essere attuata legalmente solo da chi (azienda o privato) detenga il Registro di Carico e Scarico una sorta di 'registro dei corrispettivi su cui annotare acquisti e vendite, rilasciato dall'ente certificatore cites.
Per quanto riguarda il semplice possesso di piante CITES non esiste alcun obbligo di legge.

Regolamentazione europea

Vendita di piante e semi • All'interno dell'Unione Europea la vendita di piante raccolte in natura di specie iscritte all'Allegato A della CITES è proibita, a meno che gli esemplari non siano accompagnati da opportuna documentazione che ne attesti la legale detenzione in cattività. La vendita di piante e semi di specie incluse nell'Allegato B e di piante incluse nell'Allegato A della Convenzione (a patto che le piante siano state propagate artificialmente da strutture autorizzate) è libera e non è soggetta ad alcun obbligo.

Strutture autorizzate • Chiunque (privato o azienda) voglia produrre piante incluse nell'Allegato A utilizzando semi di propria produzione, oppure piante madri (nel caso di clonazione mediante talea, innesto ecc. …) è obbligato a ottenere opportuna autorizzazione, corredata dalla lista delle specie consentite rilasciata dall'ente di certificazione del Paese di residenza.

Regolamentazione dei Paesi Terzi (extra UE)

È molto importante informarsi sulle regole che condizionano l'importazione di piante e semi nel proprio paese. La spedizione è da noi eseguita sulla base delle Vostre istruzioni. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso in cui la merce sia confiscata dalle vostre autorità doganali a causa di documentazione mancante o errata per vs. negligenza.

Canada, Cina, Taiwan, USA: richiedono permessi d'importazione. Si prega di dotarsi di tutti i documenti necessari all'importazione prima di eseguire l'ordine. Non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso di piante confiscate dalle vostre autorità a causa di irregolarità nella presentazione dei documenti.

Mondocactus certifica

Passaporto delle piante e Certificato fitosanitario

Mondocactus è Operatore Professionale iscritto al RUOP con il codice IT-08-3812 e rilascia gratuitamente il Passaporto per le piante per ogni vendita attuata all'interno dell'Unione Europea.

In caso di esportazione verso paesi terzi, Mondocactus rilascia il Certificato fitopatologico rilasciato dagli ispettori del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia-Romagna al costo di € 35 fino a 100 kg di merce.

CITES

Mondocactus ha ottenuto il riconoscimento di struttura autorizzata alla riproduzione artificiale di specie vegetali ricomprese nell'allegato A del REG (CE) n. 338/97, ai sensi dell'articolo 56 REG(CE) n. 865/06, così come da parere espresso dalla Commissione Scientifica CITES nel corso della 195a riunione dell'11 luglio 2012. Mondocactus è azienda CITES registrata presso il Ministero dell'Ambiente col codice P-IT-1004.

Con ogni vendita Mondocactus rilascia gratuitamente un attestato di conformità CITES, che certifica che le piante sono state prodotte in ottemperanza a ogni disposizione di legge in materia.

Su richiesta di esportazione di piante di riproduzione artificale appartenenti a specie ricomprese nell'Allegato A della CITES verso paesi al di fuori dall'Unione Europea, Mondocactus rilascia il Certificato CITES emesso dall'Autorità di Gestione al costo di € 45. Una singola certificazione può includere fino a un massimo di tre specie, senza alcun limite nel numero di esemplari (costa la stessa cifra se si vuole importare qualsiasi numero di piante, da una a tre specie differenti).

Su richiesta di esportazione di piante di riproduzione artificale appartenenti a specie ricomprese nell'Allegato B della CITES verso paesi al di fuori dall'Unione Europea, Mondocactus rilascia gratuitamente la dichiarazione di idoneità all'esportazione in allegato al Certificato fitopatologico.